Art. 9.

(Norme di rinvio).

      1. Per quanto riguarda tutti gli interventi a favore dei disabili intellettivi e relazionali e delle rispettive famiglie, non contemplati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e le altre norme vigenti in materia.